1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:
«In caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, il contraente del patto civile di solidarietà o il convivente al momento del decesso, gli eredi ed i parenti e gli affini con lui abitualmente conviventi».